| | Il dissolvimento della comunione, spirituale e materiale, tra i coniugi può trovare rimedio, anzitutto, nella separazione personale, prevista e disciplinata nel codice civile, agli artt. 150 ss. La separazione non comporta il venire meno del matrimonio, ma, semplicemente, ne "affievolisce" gli effetti. Con essa, mutano e si attenuano alcuni dei doveri coniugali, e ne vengono meno altri. Il vincolo matrimoniale, tuttavia, continua a legare i coniugi anche durante la separazione. Ai casi in cui il venir meno dell'affectio coniugalis è così radicale da richiedere il totale scioglimento del vincolo, allora, non basterà rimediare con la separazione, ma bisognerà ovviare con il c.d. "divorzio". Come è noto, il nostro legislatore, pur non utilizzando mai il vocabolo "divorzio", ha introdotto nell'ordinamento lo sciolgimento del matrimonio civile, e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, solo nel 1970, con le legge n. 898. Da allora anche nel nostro ordinamento è ammesso, accanto alla separazione personale, anche il divorzio. E, come è noto, proprio la separazione ininterrotta per tre anni può reggere la domanda di divorzio, e, di fatto, essa rappresenta la causa della gran parte dei divorzi pronunciati in Italia. Ciò non toglie, tuttavia, che la separazione mantenga netta la propria autonomia e la propria autosufficienza, che non possa essere "immiserita" a sola causa di divorzio, e che, sovente, molte separazioni permangano per lungo tempo come tali, senza "evolvere" in divorzi, o, adirittura, si chiudano con la riconciliazione dei coniugi. Anche per queste ragioni, è importante tenere ben distinti gli effetti che la separazione produce tra i coniugi, da quelli che il divorzio produce tra gli ex coniugi. Codesti effetti - tanto quelli di ordine personale, quanto quelli di ordine patrimoniale - seppure spesso "paralleli", e talvolta assai simili, restano tuttavia distinti e differenti, e non vanno confusi. Del resto, ben si comprende la ragione profonda di tali differenze, ove si ponga mente al fatto che dopo la separazione vi è comunque ancora il matrimonio, e i coniugi sono ancora tali, mentre dopo il divorzio il matrimonio è sciolto, e quelli che furono marito e moglie sono ormai solo "ex" coniugi. Non si deve dimenticare, ancora, che il matrimonio, oltre che sciolto, può anche essere dichiarato invalido. Alla dichiarazione dell'invalidità del matrimonio come atto, non potrà che conseguire il venire meno del matrimonio come rapporto. Anche riguardo al negozio e al rapporto matrimoniali, invalidità e scioglimento sono concetti molto distanti, e inconfondibili anziutto da un punto di vista logico, se non altro perchè la prima riguarda l'atto, mentre il secondo riguarda il rapporto. Ma da un punto di vista pratico, rimuovere l'atto significa anche fa cadere il rapporto, sicchè anche le invalidità matrimoniali possono "liberare" dal vincolo coloro che furono (o, per meglio dire, sembrarono essere) coniugi, e, dunque, sovente possono interferire anche con il divorzio. Le distinzioni sopra ricordate perdono la loro rilevanza in merito ai rapporti tra genitori, e tra genitori e figli, nella famiglia in crisi. Questo perchè tali rapporti, anzitutto a norma dell'art. 30 Cost., non possono essere diversi a seconda che la filiazione sia nel matrimonio o fuori da esso. Essi, dunque, nemmeno potranno essere diversi dove la famiglia che prima c'era sia entrata in crisi. E non potranno essere diversi a seconda della diversa "veste giuridica" (separazione, divorzio, invalidità matrimoniale) che tale crisi abbia rivestito. Per questo, dal 2006 esiste un'unica disciplina per regolare codesti rapporti nella crisi della famiglia: quella del c.d. "affidamento condiviso". Tali regole, espressamente dettate per i rapporti genitoriali nella separazione, con la novellazione dell'art. 155 c.c., sono state dichiarate applicabili anche al divorzio e all'invalidità matrimoniale, oltre che, in quanto compatibili, alla crisi delle famiglia di fatto, dall'art. 4, l. 2006, n. 54. Per queste ragioni, se occorre trattare distintamente, seppure parallelamente, separazione e divorzio per ciò che attiene ai rapporti tra coniugi (o ex coniugi), la trattazione deve necessariamente tornare unitaria quando si considerino i rapporti tra genitori, e tra i genitori e figli nella crisi della famiglia.
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