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Catalogo corsi
 

ASSEGNO, SEPARAZIONE E DIVORZIO

seminario di studio 7 ore
 9.30-13.00/14.00-17.30 

ROMA venerdì 13 novembre 2009
MILANO venerdì 20 novembre 2009
BOLOGNA venerdì 27 novembre 2009
PADOVA venerdì 18 dicembre 2009

 
   
 
Iscriviti al seminario di ROMA
 
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Formazione obbligatoria degli avvocati
Seminario accreditato con attribuzione di n. 7 crediti formativi per le sedi di Roma, Milano, Bologna e Padova.
 
     
 


 
 

ROMA
Sede del Seminario

 

Centro Congressi Cavour

(nei pressi della Stazione Termini)

Via Cavour 50/A
Tel. +39 06 4871777
http://www.congressicavour.it/

STRUTTURE ALBERGHIERE CONVENZIONATE:
Bettoja Hotels http://www.bettojahotels.it/

Hotel Mediterraneo****
Camera singola € 130,00
Camera doppia € 175,00

Hotel Massimo D'azeglio****
Camera singola € 120,00
Camera doppia € 160,00 

Hotel Atlantico****
Camera singola € 110,00
Camera doppia € 140,00

Hotel Nord Nuova Roma****
Camera singola € 95,00
Camera doppia € 125,00

 

 

MILANO
Sede del Seminario

HOTEL MICHELANGELO****

(nei pressi della Stazione Centrale)

Via Scarlatti, 33 ang. Piazza Luigi di Savoia
20124 Milano Italy Tel. +39 0267551 - Fax +39 026694232
http://www.milanhotel.it/

CONVENZIONE RISERVATA AI PARTECIPANTI

camera singola
€ 120,00
camera doppia uso singola
€ 140,00
camera matrimoniale
€ 160,00






 

 

BOLOGNA
Sede del Seminario

4 VIALE MASINI HOTEL
DESIGN



(nei pressi della Stazione Centrale)

Tel.  +39 051 255035  Fax. +39 051 242811

Viale A. Masini, 4/3 40126 Bologna Italy

mail: booking@4vialemasini.it - web: www.4vialemasini.it

 

 

 

 

 

 

PADOVA
Sede del Seminario

Hotel Plaza****
Corso Milano 40
35139 Padova
Tel +39 049 656822
Fax +39 049 661117
meeting@plazapadova.it
http://www.plazapadova.it/






















 

 
scheda seminario
 
 PRESENTAZIONE
 

Il dissolvimento della comunione, spirituale e materiale, tra i coniugi può trovare rimedio, anzitutto, nella separazione personale, prevista e disciplinata nel codice civile, agli artt. 150 ss. La separazione non comporta il venire meno del matrimonio, ma, semplicemente, ne "affievolisce" gli effetti. Con essa, mutano e si attenuano alcuni dei doveri coniugali, e ne vengono meno altri. Il vincolo matrimoniale, tuttavia, continua a legare i coniugi anche durante la separazione.
Ai casi in cui il venir meno dell'affectio coniugalis è così radicale da richiedere il totale scioglimento del vincolo, allora, non basterà rimediare con la separazione, ma bisognerà ovviare con il c.d. "divorzio". Come è noto, il nostro legislatore, pur non utilizzando mai il vocabolo "divorzio", ha introdotto nell'ordinamento lo sciolgimento del matrimonio civile, e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, solo nel 1970, con le legge n. 898. Da allora anche nel nostro ordinamento è ammesso, accanto alla separazione personale, anche il divorzio. E, come è noto, proprio la separazione ininterrotta per tre anni può reggere la domanda di divorzio, e, di fatto, essa rappresenta la causa della gran parte dei divorzi pronunciati in Italia. Ciò non toglie, tuttavia, che la separazione mantenga netta la propria autonomia e la propria autosufficienza, che non possa essere "immiserita" a sola causa di divorzio, e che, sovente, molte separazioni permangano per lungo tempo come tali, senza "evolvere" in divorzi, o, adirittura, si chiudano con la riconciliazione dei coniugi.
Anche per queste ragioni, è importante tenere ben distinti gli effetti che la separazione produce tra i coniugi, da quelli che il divorzio produce tra gli ex coniugi. Codesti effetti - tanto quelli di ordine personale, quanto quelli di ordine patrimoniale - seppure spesso "paralleli", e talvolta assai simili, restano tuttavia distinti e differenti, e non vanno confusi. Del resto, ben si comprende la ragione profonda di tali differenze, ove si ponga mente al fatto che dopo la separazione vi è comunque ancora il matrimonio, e i coniugi sono ancora tali, mentre dopo il divorzio il matrimonio è sciolto, e quelli che furono marito e moglie sono ormai solo "ex" coniugi.
Non si deve dimenticare, ancora, che il matrimonio, oltre che sciolto, può anche essere dichiarato invalido. Alla dichiarazione dell'invalidità del matrimonio come atto, non potrà che conseguire il venire meno del matrimonio come rapporto. Anche riguardo al negozio e al rapporto matrimoniali, invalidità e scioglimento sono concetti molto distanti, e inconfondibili anziutto da un punto di vista logico, se non altro perchè la prima riguarda l'atto, mentre il secondo riguarda il rapporto. Ma da un punto di vista pratico, rimuovere l'atto significa anche fa cadere il rapporto, sicchè anche le invalidità matrimoniali possono "liberare" dal vincolo coloro che furono (o, per meglio dire, sembrarono essere) coniugi, e, dunque, sovente possono interferire anche con il divorzio.
Le distinzioni sopra ricordate perdono la loro rilevanza in merito ai rapporti tra genitori, e tra genitori e figli, nella famiglia in crisi. Questo perchè tali rapporti, anzitutto a norma dell'art. 30 Cost., non possono essere diversi a seconda che la filiazione sia nel matrimonio o fuori da esso. Essi, dunque, nemmeno potranno essere diversi dove la famiglia che prima c'era sia entrata in crisi. E non potranno essere diversi a seconda della diversa "veste giuridica" (separazione, divorzio, invalidità matrimoniale) che tale crisi abbia rivestito. Per questo, dal 2006 esiste un'unica disciplina per regolare codesti rapporti nella crisi della famiglia: quella del c.d. "affidamento condiviso". Tali regole, espressamente dettate per i rapporti genitoriali nella separazione, con la novellazione dell'art. 155 c.c., sono state dichiarate applicabili anche al divorzio e all'invalidità matrimoniale, oltre che, in quanto compatibili, alla crisi delle famiglia di fatto, dall'art. 4, l. 2006, n. 54.
Per queste ragioni, se occorre trattare distintamente, seppure parallelamente, separazione e divorzio per ciò che attiene ai rapporti tra coniugi (o ex coniugi), la trattazione deve necessariamente tornare unitaria quando si considerino i rapporti tra genitori, e tra i genitori e figli nella crisi della famiglia.

Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.

 
 RELATORI
 

Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini
Professore Ordinario di Diritto Privato. Attualmente titolare della cattedra di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma. E' inoltre docente a contratto di Diritto privato nell'Università L. Bocconi di Milano. Dirige il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Parma. E' nel comitato di direzione della rivista Responsabilità civile e previdenza. E' membro dell'Associazione dei civilisti italiani. E' autore di numerosi studi in materia di contratti, di responsabilità civile, di diritto ereditario e di diritto di famiglia, ha, di recente, contribuito a curare il Codice ipertestuale della famiglia, edito dalla Utet.

Avv. Marta Rovacchi
Avvocato del Foro di Reggio Emilia, studio Rovacchi Intagliata.
Appartenente a A.I.A.F.
Associata dell'Osservatorio Nazionale del diritto di Famiglia
Redattrice per la rivista "il Civilista" edita da  - Giuffrè - Sezione diritto di Famiglia
Fondatrice a ASTR EA - Consulente per diritto di famiglia Spazio Donna Dove a Reggio Emilia
Iscritta nell'elenco Avvocati mediatori

 
 PROGRAMMA
 
  • La separazione giudiziale
  • L'addebito della separazione e le sue conseguenze
  • Gli effetti della separazione nei rapporti personali tra i coniugi
  • Gli effetti patrimoniali tra i coniugi
  • L'assegno di mantenimento
  • La successione mortis causa tra coniugi separati
  • Questioni di natura processuale
  • I mezzi di tutela dell'assegno
  • La separazione consensuale
  • Gli accordi in vista della separazione
  • Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • Le cause 
 
  • Gli effetti personali dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • Gli effetti patrimoniali dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • L'assegno post matrimoniale
  • I diritti successorii e previdenziali tra ex coniugi
  • Questioni di natura processuale e divorzio su domanda congiunta
  • I mezzi di tutela dell'assegno
  • Rapporti tra cessazione degli effetti civili, e invalidità del matrimonio
  • Gli effetti della crisi familiare nei rapporti tra genitori, e dei genitori con i figli
  • L'affidamento condiviso
  • Profili di natura personale
  • Profili di natura patrimoniale
  • Tutele
  • Il godimento della casa familiare
 
 
 ISCRIZIONI e COSTI
 
 

La quota di partecipazione è di € 190,00 + IVA

La quota di partecipazione potrà essere versata con bonifico bancario, bollettino di conto corrente postale o con carta di credito, secondo le istruzioni fornite in conferma d'ordine.

Le iscrizioni sono accolte in ordine cronologico sino ad esaurimento dei posti disponibili
(al raggiungimento del numero massimo sarà disabilitato il modulo di iscrizione).
 
 
IL COSTO DEL SEMINARIO INCLUDE 

  • Accesso alla sala lavori
  • Pranzo di lavoro
  • Materiale didattico e dispense di studio in formato cartaceo e/o digitale
  • Abbonamento trimestrale al servizio elettronico "Altalex Massimario", con l'accesso a tutta la recentissima giurisprudenza massimata
  • Abbonamento trimestrale al mensile telematico "Altalex Mese" per l'aggiornamento giurisprudenziale 
  • Attestato di partecipazione al corso
 
 
 INFORMAZIONI
 
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