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IL NUOVO PROCESSO CIVILE
ALLA PROVA DELLA GIURISPRUDENZA


seminario di studio 7 ore
 9.30-13.00/14.00-17.30
  

Bologna 25 marzo 2010
Milano 17 aprile 2010

Padova 7 maggio 2010
Roma 18 giugno 2010

 
   
 
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  Formazione Obbligatoria Avvocati
ACCREDITATO 7 ORE

 
     
 

BOLOGNA
Sede del Seminario

 ZANHOTEL EUROPA****

(nei pressi della Stazione Centrale)
Via Cesare Boldrini, 11 40121 - Bologna
Tel. +39 051 4211348
http://www.zanhotel.it/ROMA

 

MILANO
Sede del Seminario

HOTEL MICHELANGELO****

(nei pressi della Stazione Centrale)

Via Scarlatti, 33 ang. Piazza Luigi di Savoia
20124 Milano Italy Tel. +39 0267551 - Fax +39 026694232
http://www.milanhotel.it/

 

PADOVA
Sede del Seminario

 HOTEL BIRI****

Via A. Grassi, 2 - 35129 Padova
Tel. +39.049.8067700
Fax +39.049.8067748
e-mail:
hotelbiri@hotelbiri.com

ROMA
Sede del Seminario

CENTRO CONGRESSI CAVOUR

(nei pressi della Stazione Termini)

Via Cavour 50/A
Tel. +39 06 4871777
http://www.congressicavour.it/

 
scheda seminario
 
 PRESENTAZIONE
 

Einstein diceva: “Meglio essere ottimisti ed avere torto, che essere pessimisti ed avere ragione”. In una occasione, queste stesse parole sono state usate da un magistrato consigliere1 per accogliere la nuova riforma del processo civile, consegnata agli interpreti in data 18 giugno 2009 e recante il n. 69. In un certo senso, esse riassumono lo spirito che deve animare l’operatore giuridico nel momento fisiologico più importante di un testo normativo di nuovo conio: quello della sua concreta applicazione.
Ed è proprio il banco di prova della giurisprudenza a consentire di poter trarre le prime conclusioni quanto all’auspicata funzionalità delle nuove disposizioni, quanto al contenuto effettivo delle nuove norme.
Come si ricorderà, la giurisprudenza costituzionale va, ormai, da tempo discorrendo di    “diritto vivente” ovvero la “norma quale vive nell’ordinamento”2, richiamando l’attenzione degli interpreti sul significato giuridico da estrapolare dall’enunciato normativo mediante il ricorso al procedimento ermeneutico. In altri termini, l’esigenza di non guardare tout court alla lettera della Legge, bensì all’interpretazione che ne viene data, il suo spirito3. E tali osservazioni preliminari conducono ad una domanda: quali sono state le prime interpretazioni della legge 69/2009?
Uno dei primi interventi, di maggiore importanza, è  rappresentato sicuramente da Cass. civ., sez. III, ordinanza 3 luglio 2009, n. 156364 ove il Collegio, in via di obiter dicta, ha reso i primi chiarimenti circa l'efficacia temporale della previsione di applicabilità della proroga dei termini scadenti di sabato (ai procedimenti pendenti all' 1 marzo 2006). La giurisprudenza di merito, nel frattempo, era giunta alle stesse conclusioni rassegnate dalla Suprema Corte5. Si è, così, giunti ad affermare che la disposizione, contenuta nell'art. 58, comma 3, legge 69/2009, deve essere interpretata in conformità al precetto di cui all'art. 11 preleggi, comma 1, cioè nel senso di disporre solo per l'avvenire, senza alcun automatico effetto retroattivo, cosicché essa può trovare applicazione ai procedimenti pendenti alla data dell’1 marzo 2006 soltanto per il futuro e, quindi,  con riferimento all'osservanza di termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti.
La giurisprudenza di merito ha anche avuto modo di occuparsi dell’art. 115 c.p.c., croce e delizia della classe forense: quale interpretazione è stata data dalla giurisprudenza al principio di non contestazione?
Tutti i giudici intervenuti hanno ritenuto doveroso precisare che il principio di non contestazione non implica l'inversione dell'onere della prova e, al contempo, ne hanno dato una interpretazione non solo di favore ma anche non circoscritta ai procedimenti successivi al 4 luglio 2009, richiamando il già pregresso stato della giurisprudenza di Cassazione che tale principio aveva ormai licenziato come di sicura presenza nell’ordinamento civile (non solo giuslavoristico). La giurisprudenza, pertanto, lo ha applicato anche ai procedimenti cautelari6, con il limite - ora tipizzato - della necessaria costituzione in giudizio (nel senso che non si applica in caso di contumacia)7 e precisando che non si applica, altresì, ai diritti indisponibili della persona8. E’ stato anche precisato cosa debba intendersi per contestazione specifica: “una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati”9.
Andando a scrutinare le ipotesi concrete di contestazione specifica, tale è stata ritenuta la eccezione di intervenuto pagamento del debito, dedotto formalmente dal difensore nel proprio libello difensivo10.
Ed, invero, la giurisprudenza, già prima dell’entrata in vigore della Legge, aveva fatto del principio in esame un asse portante del processo civile, specie quello avente ad oggetto ipotesi di responsabilità civile (non contestazione applicata anche al danno)11. Da qui l’idea, che il principio di non contestazione vada ad incidere anche sul terreno del diritto sostanziale: oggi è responsabile del fatto illecito non solo (e non tanto) chi è “provato” che sia tale ma chi non ha contestato specificamente che “sia tale”.  Prova e contestazione divengono il nuovo linguaggio della responsabilità sul terreno del processo civile12.
Sul banco di prova anche il nuovo processo sommario: procedimento di plena cognitio o tutela sommaria? I primi provvedimenti che ne hanno disegnato i tratti distintivi si sono posti in contrasto su diversi temi: termine ultimo per l’articolazione dei mezzi di prova; applicabilità o non del calendario del processo, necessaria o non capitolazione delle circostanze oggetto di escussione testimoniale13. Prevalsa, però, la tesi del procedimento a cognizione piena seppur in forma semplificata14.
Quanto alla scelta del track (sommario o ordinario) la giurisprudenza di merito è stata concorde nel ritenere che il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione complessiva e di sintesi del materiale di causa, prefigurando il percorso che si rende necessario per la decisione e la sua compatibilità con le forme semplificate. Da scrutinare, dunque: le difese delle parti, la pluralità e varietà dei mezzi istruttori richiesti, l’eventuale manifesta fondatezza/infondatezza della domanda15.
Prime pronunce della giurisprudenza anche sul nuovo art. 96, comma III, c.p.c.: norma comunque a carattere risarcitorio o vera e propria sanzione civile? Certa giurisprudenza, partendo dai lavori parlamentari, ha concluso nel senso di identificare, nel nuovo articolato normativo, una condanna punitiva in stile anglosassone, una «pena privata»16.
Sul banco della giurisprudenza, de jure condendo, in arrivo l’attuazione dell’art. 60 legge 69/2009:  in data 28 ottobre 2009, il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di D.Lgs in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali che introduce, tra l’altro, una mediazione obbligatoria per talune controversie (art. 5, comma I: in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).
Un testo normativo che tenta di coordinarsi con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008,  n. 2008/52/Ce, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Al riguardo, una precisazione è doverosa. A partire dalla nota sentenza Marleasing 13 novembre 1990, la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto e sancito l'obbligo per il giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale, nell'area coperta della direttiva, alla luce della lettera e degli scopi della direttiva stessa. Nel caso succitato, la Corte ha statuito che “nell' applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest' ultima e conformarsi pertanto all' art . 189, terzo comma, del Trattato”17: un procedimento ermeneutico, dunqu e, di tipo teleologico – funzionale accreditato anche dalla stessa Corte di Cassazione18.
Da qui una un compito senz’altro non semplice per gli operatori del diritto: verificare che la legge delegata non abbia tradito la cornice disegnata dalla norma delegante ed al contempo che essa non sia in contrasto con il diktat del Legislatore comunitario.
Tutti i temi, così sinteticamente analizzati, fanno parte di questa ultima offerta formativa di AltalexFormazione, intesa ad offrire i risultati delle prime applicazioni giurisprudenziali della legge 69/2009, senza ignorare gli ultimi tasselli del disegno di Riforma in via di attuazione.
Ed il viaggio verso un “nuovo processo civile”, continua.

 
 RELATORE
 

SULLA SEDE DI BOLOGNA
Dott. Gianluigi Morlini: Giudice presso il Tribunale di Piacenza. Dal 2008 è responsabile della Formazione dei magistrati italiani addetti al settore civile, quale Componente del Comitato Scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura

SULLA SEDE DI MILANO
Dott. Giuseppe Buffone
Magistrato ordinario presso il Tribunale di Varese, dottore di ricerca in teoria del diritto ed ordine giuridico europeo. Docente ed autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche.

SULLE SEDI DI PADOVA E ROMA
Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi
Professore associato di diritto processuale civile dell’Università di Bologna e titolare dell’insegnamento di Diritto processuale civile presso la sede di Ravenna e di Comparative civil procedure a Bologna, Avvocato del Foro di Bologna. Autore di numerosi scritti in materia di diritto processuale internazionale e comparato nonché di diritto processuale interno, con particolare riferimento ai procedimenti del contenzioso familiare e delle controversie in materia di trust.

Avv. Giovanni Porcelli
Avvocato del foro di Bologna. Docente per l’insegnamento di Diritto processuale civile presso la Scuola Superiore di Studi Giuridici “Enrico Redenti” di Bologna nonché presso la Scuola Specializzazione Professioni Legali dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. Autore di scritti in materia di diritto processuale di origine comunitaria e di diritto processuale interno.

 
 PROGRAMMA
 

Le linee evolutive delle ultime riforme del processo civile.
Questioni di giurisdizione e translatio iudicii
Il sistema della competenza, il rilievo dell’incompetenza e il nuovo regime della litispendenza
La trattazione della causa
La sanatoria delle irregolarità e della nullità della procura
Le questioni rilevabili d’ufficio
Il principio di non contestazione
La rimessione in termini
La gestione del ruolo
L’istruzione della causa
Le novità in tema di consulenza tecnica d’ufficio

 

La testimonianza scritta
Le vicende anomale del processo
La fase decisoria
Il regime delle spese
La motivazione della decisione
Il processo sommario di cognizione
Le impugnazioni e il ricorso per cassazione
Il nuovo processo esecutivo
-  le «astreintes»
Le novità in tema di procedimento cautelare
La disciplina transitoria
La disciplina della mediazione e della conciliazione delle controversie civili e commerciali
Il cd. breve processo civile. Oneri gravanti sugli avvocati

 
 
 ISCRIZIONI e COSTI
 
 

La quota di partecipazione è di € 190,00 + IVA

SCONTO 10% PER ISCRIZIONI E PAGAMENTO CON ALMENO 30gg. DI ANTICIPO DALLA DATA DEL SEMINARIO

La quota di partecipazione potrà essere versata con bonifico bancario, bollettino di conto corrente postale o con carta di credito, secondo le istruzioni fornite in conferma d'ordine.

Le iscrizioni sono accolte in ordine cronologico sino ad esaurimento dei posti disponibili
(al raggiungimento del numero massimo sarà disabilitato il modulo di iscrizione).
 
 
IL COSTO DEL SEMINARIO INCLUDE 

  • Accesso alla sala lavori
  • Buffet di lavoro
  • Materiale didattico e dispense di studio in formato cartaceo e/o digitale
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  • Attestato di partecipazione al corso
 
 
 INFORMAZIONI
 
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