| | Einstein diceva: “Meglio essere ottimisti ed avere torto, che essere pessimisti ed avere ragione”. In una occasione, queste stesse parole sono state usate da un magistrato consigliere1 per accogliere la nuova riforma del processo civile, consegnata agli interpreti in data 18 giugno 2009 e recante il n. 69. In un certo senso, esse riassumono lo spirito che deve animare l’operatore giuridico nel momento fisiologico più importante di un testo normativo di nuovo conio: quello della sua concreta applicazione. Ed è proprio il banco di prova della giurisprudenza a consentire di poter trarre le prime conclusioni quanto all’auspicata funzionalità delle nuove disposizioni, quanto al contenuto effettivo delle nuove norme. Come si ricorderà, la giurisprudenza costituzionale va, ormai, da tempo discorrendo di “diritto vivente” ovvero la “norma quale vive nell’ordinamento”2, richiamando l’attenzione degli interpreti sul significato giuridico da estrapolare dall’enunciato normativo mediante il ricorso al procedimento ermeneutico. In altri termini, l’esigenza di non guardare tout court alla lettera della Legge, bensì all’interpretazione che ne viene data, il suo spirito3. E tali osservazioni preliminari conducono ad una domanda: quali sono state le prime interpretazioni della legge 69/2009? Uno dei primi interventi, di maggiore importanza, è rappresentato sicuramente da Cass. civ., sez. III, ordinanza 3 luglio 2009, n. 156364 ove il Collegio, in via di obiter dicta, ha reso i primi chiarimenti circa l'efficacia temporale della previsione di applicabilità della proroga dei termini scadenti di sabato (ai procedimenti pendenti all' 1 marzo 2006). La giurisprudenza di merito, nel frattempo, era giunta alle stesse conclusioni rassegnate dalla Suprema Corte5. Si è, così, giunti ad affermare che la disposizione, contenuta nell'art. 58, comma 3, legge 69/2009, deve essere interpretata in conformità al precetto di cui all'art. 11 preleggi, comma 1, cioè nel senso di disporre solo per l'avvenire, senza alcun automatico effetto retroattivo, cosicché essa può trovare applicazione ai procedimenti pendenti alla data dell’1 marzo 2006 soltanto per il futuro e, quindi, con riferimento all'osservanza di termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti. La giurisprudenza di merito ha anche avuto modo di occuparsi dell’art. 115 c.p.c., croce e delizia della classe forense: quale interpretazione è stata data dalla giurisprudenza al principio di non contestazione? Tutti i giudici intervenuti hanno ritenuto doveroso precisare che il principio di non contestazione non implica l'inversione dell'onere della prova e, al contempo, ne hanno dato una interpretazione non solo di favore ma anche non circoscritta ai procedimenti successivi al 4 luglio 2009, richiamando il già pregresso stato della giurisprudenza di Cassazione che tale principio aveva ormai licenziato come di sicura presenza nell’ordinamento civile (non solo giuslavoristico). La giurisprudenza, pertanto, lo ha applicato anche ai procedimenti cautelari6, con il limite - ora tipizzato - della necessaria costituzione in giudizio (nel senso che non si applica in caso di contumacia)7 e precisando che non si applica, altresì, ai diritti indisponibili della persona8. E’ stato anche precisato cosa debba intendersi per contestazione specifica: “una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati”9. Andando a scrutinare le ipotesi concrete di contestazione specifica, tale è stata ritenuta la eccezione di intervenuto pagamento del debito, dedotto formalmente dal difensore nel proprio libello difensivo10. Ed, invero, la giurisprudenza, già prima dell’entrata in vigore della Legge, aveva fatto del principio in esame un asse portante del processo civile, specie quello avente ad oggetto ipotesi di responsabilità civile (non contestazione applicata anche al danno)11. Da qui l’idea, che il principio di non contestazione vada ad incidere anche sul terreno del diritto sostanziale: oggi è responsabile del fatto illecito non solo (e non tanto) chi è “provato” che sia tale ma chi non ha contestato specificamente che “sia tale”. Prova e contestazione divengono il nuovo linguaggio della responsabilità sul terreno del processo civile12. Sul banco di prova anche il nuovo processo sommario: procedimento di plena cognitio o tutela sommaria? I primi provvedimenti che ne hanno disegnato i tratti distintivi si sono posti in contrasto su diversi temi: termine ultimo per l’articolazione dei mezzi di prova; applicabilità o non del calendario del processo, necessaria o non capitolazione delle circostanze oggetto di escussione testimoniale13. Prevalsa, però, la tesi del procedimento a cognizione piena seppur in forma semplificata14. Quanto alla scelta del track (sommario o ordinario) la giurisprudenza di merito è stata concorde nel ritenere che il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione complessiva e di sintesi del materiale di causa, prefigurando il percorso che si rende necessario per la decisione e la sua compatibilità con le forme semplificate. Da scrutinare, dunque: le difese delle parti, la pluralità e varietà dei mezzi istruttori richiesti, l’eventuale manifesta fondatezza/infondatezza della domanda15. Prime pronunce della giurisprudenza anche sul nuovo art. 96, comma III, c.p.c.: norma comunque a carattere risarcitorio o vera e propria sanzione civile? Certa giurisprudenza, partendo dai lavori parlamentari, ha concluso nel senso di identificare, nel nuovo articolato normativo, una condanna punitiva in stile anglosassone, una «pena privata»16. Sul banco della giurisprudenza, de jure condendo, in arrivo l’attuazione dell’art. 60 legge 69/2009: in data 28 ottobre 2009, il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di D.Lgs in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali che introduce, tra l’altro, una mediazione obbligatoria per talune controversie (art. 5, comma I: in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari). Un testo normativo che tenta di coordinarsi con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, n. 2008/52/Ce, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Al riguardo, una precisazione è doverosa. A partire dalla nota sentenza Marleasing 13 novembre 1990, la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto e sancito l'obbligo per il giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale, nell'area coperta della direttiva, alla luce della lettera e degli scopi della direttiva stessa. Nel caso succitato, la Corte ha statuito che “nell' applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest' ultima e conformarsi pertanto all' art . 189, terzo comma, del Trattato”17: un procedimento ermeneutico, dunqu
e, di tipo teleologico – funzionale accreditato anche dalla stessa Corte di Cassazione18. Da qui una un compito senz’altro non semplice per gli operatori del diritto: verificare che la legge delegata non abbia tradito la cornice disegnata dalla norma delegante ed al contempo che essa non sia in contrasto con il diktat del Legislatore comunitario. Tutti i temi, così sinteticamente analizzati, fanno parte di questa ultima offerta formativa di AltalexFormazione, intesa ad offrire i risultati delle prime applicazioni giurisprudenziali della legge 69/2009, senza ignorare gli ultimi tasselli del disegno di Riforma in via di attuazione. Ed il viaggio verso un “nuovo processo civile”, continua. |